Di come e perché un manuale americano apre le porte di un carcere italiano

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La sentenza n. 14008/16 della Cassazione Penale affronta il caso di un signore, a cui il Tribunale di Sorveglianza negava l’affidamento in prova (art. 94 DPR 309/90) perché “la certificazione allegata dal ***, rilasciata dal SE.R.T. di ***, attestava una condizione di ‘abuso di cocaina’, con la conseguenza che il condannato non poteva ritenersi un tossicodipendente, ma un consumatore abituale di cocaina, rendendo inammissibile l’istanza proposta”.

L’Avvocato Difensore ricorreva in Cassazione, sostenendo che il Tribunale di Sorveglianza  non avesse tenuto conto del fatto che “il SE.R.T. di ***, che aveva attestato l’abuso di cocaina in capo al ***, aveva ritenuto l’istante affetto da una patologia di tipo cronico e recidivante, in termini tali da imporre l’assimilazione di tale condizione a quella del tossicodipendente”.

La Cassazione riteneva fondato il ricorso.

Ecco la motivazione. Pare che il Tribunale di Sorveglianza motivasse il rigetto dell’affidamento per il fatto che “la certificazione del SERT di
*** non attesta alcun indice per desumere la ‘dipendenza’ da sostanze
psicotrope secondo il DSM IV […]; non attesta alcuna sindrome da astinenza, né sintomi fisici e psichici da intossicazione; l’utente ‘dichiara uso di cannabinoidi e di cocaina’ ed è risultato positivo al drug test rispetto la cocaina”.

Secondo la Cassazione, però, “il DSM IV, cui ci si riferisce nello stesso provvedimento, risulta revisionato dal DSM V, edito negli Stati Uniti nel 2013, che impone una rivisitazione dei parametri nosografici utilizzati dal Tribunale di sorveglianza di *** per escludere, in capo al ***, l’assimilazione tra la condizione di tossicodipendenza e quella di abuso di sostanze stupefacenti”.

La Cassazione fa correttamente notare che “nell’ultima versione di tale manuale diagnostico, infatti, viene eliminata la distinzione tra tossicodipendenza e abuso di sostanze stupefacenti, sul presupposto scientifico che tutte le dipendenze e i relativi problemi comportamentali rientrano nella categoria generale dei ‘disturbi da uso di sostanze’, tanto da essere inserite in un unico capitolo del DSM V, intitolato ‘Disturbi da dipendenza e correlati all’uso di sostanze’ “.  

Ed è così che l’APA, Associazione degli Psichiatri Statunitensi, che cura l’edizione periodica del Manuale Statistico e Diagnostico dei Disturbi Mentali, DSM (siamo alla versione 5), senza saperlo e senza volerlo (o forse si?) ha modificato una sentenza di un tribunale italiano, e probabilmente a cascata molte altre ne cambierà.

Sembra opportuno che ogni professionista si decida ad aggiornare i propri criteri nosografici a quelli delineati dal DSM5, completando la diagnosi di disturbo da uso di sostanze con le dovute specificazioni di remissione ed i codici di gravità attuale, che sono la novità del DSM5 che in pratica sostituisce la dicotomia tra abuso e dipendenza.

Rimane forse a qualcuno il dubbio di chi sia titolato (e perché) a decidere quale sia il giusto sistema nosografico di riferimento da cui discendono le linee che dividono malattia e salute, terapia e pena carceraria.

Forse, un giorno, qualche altro Avvocato Difensore inquieto chiederà alla Cassazione perché proprio il DSM e perché proprio una certa versione; e il dibattito che ne verrà fuori sarà interessante al di là della semplice giurisprudenza.

Un pensiero riguardo “Di come e perché un manuale americano apre le porte di un carcere italiano

  1. Mariagrazia Fasoli ha detto:

    Francamente più che aggiornare i criteri “diagnostici” a queste discutibili, discusse e anche poco trasparenti trovate di oltre oceano sarebbe meglio che vari laureati avessero un po’ più di intelligenza del diritto e magari anche del dovere. Attendo motivazione di altra sentenza poi ci si risente. Intanto osservo che, se l’Italiano non è un’opinione, i “tossicodipendenti” da SERT non sono quelli della filastrocca della malattia cronica recidivante, visto che tutta la legislazione da un lato li ritiene perfettamente imputabili dall’altro fa “sconti” di pena fino a sei anni nel presupposto che non siano nè cronici nè recidivanti. Ma sono “chiunque faccia USO di eccetera” (art 120) Non abuso, non dipendenza, non disturbo o altre amenità. E, visto che la storia della malattia cronica ha almeno 60 anni, e lo sapevamo anche prima del 1990, il legislatore, su nostra pressante richiesta, d aun lato non parla mai di “diagnosi” ma di “stato” “condizione” e quant’altro, dall’altro ha previsto che i criteri medico-legali siano non quelli decisi da qualche psicoaffarista di oltre oceano ma quelli indicati in un decreto ministeriale da aggiornare in base all’evoluzione della situazione (non del DSM). Il decreto c’è e non è mai stato aggiornato. E’ il 186/1990. La SITD aveva intenzione insieme ai medici legali di proporne l’aggiornamento ma, fatale errore, ha preferito attendere le elezioni. Adesso vedremo con che ministro dovremo confrontarci. Per ora le anticipazioni sono eliminazione dell’obbligo vaccinale, xylella libera, omeopatia a spese del contribuente e altre simili trovate. Speriamo che siano calunnie.

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