Intervista di Massimo Barra a Sanità Informazione

Su richiesta del Presidente nazionale SITD dott. Luigi Stella, segnaliamo l’intervista a Massimo Barra (medico, fondatore nel lontano 1976 di Villa Maraini, l’Agenzia Nazionale per le tossicodipendenze della Croce Rossa Italiana con sede a Roma) pubblicata il 16 maggio 2019 dal sito Sanità Informazione, e reperibile in https://www.sanitainformazione.it/salute/lotta-alle-droghe-barra-villa-maraini-garantire-libera-scelta-del-medico-ai-tossicodipendenti/ .

Crediamo che le considerazioni del dott. Barra sul sistema italiano dei servizi per le dipendenze siano assolutamente condivisibili, così come quelle sui miglioramenti organizzativi per la dignità e la libertà di scelta del paziente. Quest’ultima in particolare non può che far bene ai servizi, facendoli uscire da una forma di autoreferenzialità locale, e mostrando in maniera evidente, e orientata all’utente, quali siano gli elementi da migliorare – così come dovrebbe avvenire in ogni campo di erogazione di prestazioni, ancor più se facente parte di un sistema pubblico finanziato dalla comunità.

2 pensieri riguardo “Intervista di Massimo Barra a Sanità Informazione

  1. Mariagrazia Fasoli ha detto:

    Carissimi la cosiddetta “competenza territoriale” è del tutto arbitraria, come hanno dimostrato decine di miei pazienti che anno inviato ai “competenti per territorio” (forse in carenza di altre competenze, direbbero i maligni…) più o meno la seguente nota. Il problema è che va firmata e quindi vanifica il diritto all’anonimato. Ma a ciò si può facilmente ovviare chiedendo di inviarla ad una associazione di consumatori o ad una associazione per i diritti del malato. Aggiungo che lo stesso problema, guarda caso, si presenta per i servizi psichiatrici. Anche per quelli avevamo apposita bozza. Ancora più efficace visto che i sostenitori della necessità della competenza territoriale (illegale) “per il bene del paziente” se ne dimenticano immediatamente quando si tratta di vedere le stesse persone nei loro studi privati. Ecco la bozza per chi fosse interessato. Naturalmente se si vuole essere buoni si manda al Direttore del Dipartimento. Se si vuole essere cattivelli al Direttore Generale. Se non si arrendono si passa all’omissione di atti di ufficio. Ma con noi si sono sempre arresi senza combattere. Purtroppo continuando con le malefatte (specie psichiatriche) nei confronti di altre vittime.
    Al Direttore del Dipartimento Dipendenze dell’ASL di

    e p. c.
    al Presidente dell’Ordine dei Medici di

    LORO SEDI

    oggetto: richiesta delucidazioni sul rispetto del diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura presso il SERT di

    In data ( ) ho chiesto di essere preso in carico dal SERT di in quanto, dato il mio lavoro, è l’unico servizio per me facilmente accessibile, tanto che, ormai da mesi vi vengo regolarmente trasferito per assumere una terapia farmacologica. Il personale del SERT di Leno (dove era aperta la mia cartella clinica ma dal quale devo in ogni caso trasferirmi altrove perché in corso di chiusura) mi aveva infatti assicurato, fornendomi anche la relativa documentazione, che la legge garantisce al cittadino la libera scelta della struttura pubblica o privata a cui rivolgersi. Alla mia richiesta è stato però opposto un diniego motivato con la necessità di rispettare la “competenza territoriale”, posizione peraltro confermata dall’allegata pagina del sito aziendale che fa riferimento unicamente ai “SERT competenti territorialmente”.
    Tutto ciò pare in evidente contrasto con lo spirito e la lettera della legge 833 che, fin dal 1978, all’articolo 19, assicura ai cittadini “il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell’organizzazione dei servizi sanitari”. Tali principi sono pienamente confermati dalla legge 502/92 e da tutte le successive modifiche oltre che da una costante giurisprudenza.
    Per quanto riguarda specificamente i Servizi per le Tossicodipendenze, inoltre, il Testo Unico (TU) 309/1990 recita testualmente all’art. 116:
    “Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, la liberta’ di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze.”
    Dal combinato disposto delle suddette norme sembra perciò che solo “limiti oggettivi dell’organizzazione dei servizi sanitari” potrebbero limitare questo diritto.
    Rilevo peraltro che l’articolo 32 della Costituzione tutela la salute innanzi tutto come “fondamentale diritto dell’individuo” e solo in secondo luogo come “interesse della collettività”.
    In questo campo, quindi, di regola, sono le scelte organizzative a dover essere finalizzate e subordinate al rispetto dei diritti individuali e non i diritti dell’individuo a dover essere sacrificati a scelte organizzative. Anche l’eventuale pretesa, da qualcuno avanzata, di imporre ad una persona un medico e un luogo di cura obbligato “per il suo bene”, oltre ad essere, a mio giudizio, del tutto illegittima dimostrerebbe un sorprendente paternalismo che, per essere riservato solo a cittadini che si rivolgono ai SERT, non potrebbe non far sorgere il sospetto di una ingiustificabile discriminazione. Tale discriminazione è tanto più inaccettabile in quanto l’art. 120 del citato TU 309/90 esplicita ancora più chiaramente la volontà del Parlamento di garantire ai cittadini la massima libertà di accesso a questi servizi senza alcun vincolo territoriale dato che prevede, su semplice richiesta dell’interessato, la presa in carico anche a prescindere dall’identificazione:
    “Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell’anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle aziende unita’ sanitarie locali, e con le strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116 nonche’ con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.” (comma 3) ”Coloro che hanno chiesto l’anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalita’ ne’ altri dati che valgano alla loro identificazione.” (comma 6)
    Tale libertà, senza alcun vincolo territoriale, viene peraltro automaticamente garantita a qualsiasi immigrato clandestino privo di documenti. Mi risulta infatti che le prestazioni erogate dai SERT sono considerate dalla Regione Lombardia tra quelle “urgenti o essenziali”.
    Osservo infine che le presa in carico da me richiesta è strettamente collegata ad una terapia medica.
    La negazione del concreto diritto alla scelta del medico, sebbene operante in struttura pubblica, sembra in completo contrasto con gli articoli 3 e 27 del Codice di Deontologia Medica. L’articolo 3, infatti, definisce doveri del medico la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazione alcuna, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.” L’articolo 27, invece, recita testualmente: “La libera scelta del medico e del luogo di cura costituisce diritto della persona. È vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influenzare la libera scelta della persona assistita, essendo consentito di indicare, se opportuno e nel suo esclusivo interesse, consulenti o luoghi di cura ritenuti idonei al caso.” Tutto ciò considerato, dando per scontato che nessuno voglia sostenere che un “diritto fondamentale del cittadino” dipenda dal fatto di pagare la visita in regime di libera professione, chiedo pertanto che mi venga esplicitato per iscritto:
    1. in base a quali norme a me ignote l’ASL di imponga limiti territoriali, non previsti dalle leggi citate, all’accesso al SERT pubblico;
    2. come tali eventuali norme risultino compatibili con i fondamenti dell’esercizio della professione medica;
    3. se tali norme non esistono quali provvedimenti il servizio diretto dalla S.V. intenda attuare e in quali tempi per rendere effettivo il mio diritto costituzionale alla libertà di scelta.

    Ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti

  2. Mariagrazia Fasoli ha detto:

    Ed ecco una bozza di risposta scritta che i SERT fedeli ai patti (costituzionali) e alla giustizia (Brixia fidelis fidei et justitiae…) potrebbero dare a chi chiede informazioni. Stavolta vi metto quella per la psichiatria (provate: per vedere di nascosto l’effetto che fa… per quel che ho visto io migliora immediatamente l’umore di pazienti e operatori normali)

    Oggetto: riferimenti legislativi a garanzia della libera scelta del luogo di cura sul territorio nazionale

    Gentile signora V.
    come da sua richiesta le confermo quanto già illustratole dalla signora P. relativamente alla facoltà di chiunque, comprese le persone con disturbi mentali, di scegliere liberamente il luogo di cura, senza alcuna “autorizzazione” da parte di qualsivoglia autorità.
    Tale diritto discende da numerose disposizioni di legge e da varie sentenze della suprema corte. Le cito i principali riferimenti che potrebbero essere considerati nel suo caso.

    • La legge 833, fin dal 1978, all’articolo 19, assicura ai cittadini “il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell’organizzazione dei servizi sanitari”.
    • La stessa legge, all’articolo 33, conferma che tale diritto, in quanto costituzionalmente rilevante perché attinente alla dignità della persona, appartiene, come è ovvio, anche ai pazienti psichiatrici persino nel caso di compromissione tale da richiedere un trattamento sanitario obbligatorio (TSO) che deve essere condotto “secondo l’articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura”
    • La necessità di attenersi a tale principio anche in caso di TSO è ribadita dall’art 1 della legge 180/1978 che dispone “Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall’autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.”
    • Tali principi sono pienamente confermati dalla legge 502/92 e da tutte le successive modifiche oltre che da una costante giurisprudenza.

    Dal combinato disposto delle suddette norme sembra perciò che solo “limiti oggettivi dell’organizzazione dei servizi sanitari” potrebbero limitare questo diritto ed è onere delle strutture sanitarie dimostrane l’insuperabilità.
    Rilevo peraltro che, rispetto a questi “limiti” (accampati, per esempio, per limitare la possibilità di scelta de medico di famiglia) è stato rilevato in diversi contenziosi che

    • l’articolo 32 della Costituzione tutela la salute innanzi tutto come “fondamentale diritto dell’individuo” e solo in secondo luogo come “interesse della collettività”.

    In questo campo, quindi, di regola, pare debbano essere le scelte organizzative a dover essere finalizzate e subordinate al rispetto dei diritti individuali e non i diritti dell’individuo a dover essere sacrificati a scelte organizzative.
    Anche la giustificazione, che sarebbe state addotta da alcuni per tale incomprensibile limitazione di un diritto costituzionalmente tutelato, con il fatto che la territorialità garantirebbe un miglior “trattamento” del paziente non mi risulta trovi riscontro nell’impianto normativo. La pretesa di imporre ad una persona un medico e un luogo di cura obbligati “per il suo bene”, infatti, oltre ad essere, a nostro giudizio, illegittima, dimostrerebbe un sorprendente paternalismo che, per essere riservato solo a pazienti psichiatrici (è noto infatti che per qualsiasi altra specialità ognuno si rivolge a chi vuole senza alcun problema) non può non far sorgere il sospetto di una ingiustificabile discriminazione in base ad una “condizione personale”. Ciò potrebbe presentare gli estremi della violazione dell’articolo 3 della Costituzione che dispone:

    • “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”

    Infine, Le segnalo che la negazione del concreto diritto alla scelta del medico, sebbene operante in struttura pubblica, è in contrasto con gli articoli 3 e 27 del Codice di Deontologia Medica. L’articolo 3, infatti, definisce doveri del medico:

    • “la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazione alcuna, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.”
    L’articolo 27, invece, recita testualmente:
    • “La libera scelta del medico e del luogo di cura costituisce diritto della persona. È vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influenzare la libera scelta della persona assistita, essendo consentito di indicare, se opportuno e nel suo esclusivo interesse, consulenti o luoghi di cura ritenuti idonei al caso.”

    Tutto ciò considerato, dando per scontato che nessuno voglia sostenere che un “diritto fondamentale del cittadino” dipenda dal fatto di pagare la visita in regime di libera professione, le suggerisco, nel caso le venisse rifiutata l’assistenza da un servizio pubblico o accreditato per i trattamenti dei disturbi mentali in una qualsiasi regione italiana, di chiedere per iscritto al Direttore Generale (o, se desidera rivolgersi solo a personale sanitario, al direttore sanitario o al direttore del Dipartimento di Salute Mentale ), inviando la nota anche al presidente dell’Ordine dei Medici di quella provincia:
    • in base a quali norme la loro azienda imponga limiti territoriali, non previsti dalle leggi citate, all’accesso a questi servizi;
    • come tali eventuali norme, se esistenti, risultino compatibili con i principi costituzionali e con fondamenti dell’esercizio della professione medica;
    • se tali norme non esistono, quali provvedimenti si intendano attuare e in quali tempi per rendere effettivo il suo diritto costituzionale alla libertà di scelta.

    In base alla risposta ricevuta potrà poi decidere eventuali altri passi volti ad ottenere quanto previsto dalle citate leggi, anche ricorrendo ad una consulenza legale. La informo inoltre che in tale iniziativa potrebbe anche farsi assistere o rappresentare da una associazione per diritti dei pazienti o dei consumatori, previa delega scritta.
    Le ricordo infine che, se l’accesso del paziente a qualsiasi servizio dovrebbe essere garantito da quanto sopra esposto, non è però pensabile che ciò valga anche per gli interventi domiciliari che peraltro non sono di regola effettuati nemmeno in regime di libera professione.
    Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti porgo cordiali saluti

Lascia un commento